ESENZIONI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

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ESENZIONI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
"1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile".
Sembra tutto chiaro (e quindi facile da rendere operativo) ma la vicenda annosa dei pedaggi autostradali fa nascere più di un dubbio sulla accezione della frase "... mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile". Proprio alla luce di tale esperienza (si veda quanto ampiamente riportato in "Volontariato" n. 12/1997, pag. 47), è possibile infatti temere che si tenti in qualche modo di circoscrivere l’esonero ai soli automezzi impegnati nelle operazioni di soccorso, limitazione che l’attuale norma sul canone radio non prevede. Unica condizione per la fruizione del beneficio appare, infatti, quella del "riconoscimento" (leggasi: iscrizione nel registro regionale) degli organismi interessati; il che lascia supporre che deve trattarsi di autoveicoli immatricolati a nome delle organizzazioni di volontariato che abbiano le caratteristiche previste dall’art. 3 della legge-quadro n. 266/1991.

L’on. Novelli (sinistra democratica) chiese tempo addietro, al Ministro delle finanze, quali iniziative egli intenda prendere affinchè le banche non effettuassero più la trattenuta dell’imposta di bollo sugli estratti conto delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e provvedano a rimborsare le somme indebitamente fatte versare a decorrere dal 22 settembre 1991.
Quella data, infatti, segna l’entrata in vigore della legge-quadro n. 266/1991, la quale (art. 8, c. 1) stabilisce che le organizzazioni di volontariato sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo e di registro sui loro atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle loro attività. Tale norma è stata peraltro recepita dal D. Lgs. n. 460/1997 (disciplina delle Onlus, art. 17).
Nella sua risposta (atti Camera dei Deputati 15.1.1999), il ministro Visco ha fornito questa risposta, della quale i rappresentanti legali (presidenti e loro delegati) delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali possono tener conto per affermare i diritti delle loro organizzazioni:
  • riconoscimento di quanto disposto dall’art. 8/1 della legge-quadro n. 266/1991;
  • identificazione degli estratti conto bancari (si può pensare ad altri documenti bancari assimilabili?) come atti connessi allo svolgimento dell’attività statutaria, purchè i conti "vengano utilizzati esclusivamente per fini istituzionali di volontariato";
  • impegno del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze a interessare l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) "affinchè dirami le opportune istruzioni alle banche associate sulla puntuale applicazione della norma in questione."

Un esempio di tributi comunali:
La deliberazione consiliare di Massarosa-Lucca (n. 69 del 2.7.1998)  appare importante soprattutto per il suo dispositivo, esteso alla generalità dei contributi comunali. Ne trascriviamo il testo integrale, ripetendo le raccomandazioni all’iniziativa che abbiamo innescato nei due articoli precedenti:
1. esonero dal pagamento delle imposte e tasse comunali - imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione suolo pubblico, tassa raccolta rifiuti solidi - per le associazioni che certificano l’appartenenza alla qualifica di ONLUS;
2. esonero dal pagamento per una durata massima di gg. 30 per TOSAP, e Pubblicità, salvo la possibilità al Sig. Sindaco della concessione di un periodo superiore, sentiti gli uffici comunali competenti;
3. applicazione della riduzione del 50% sul pagamento di tutte le imposte e tasse comunali per le altre Associazioni che non hanno il riconoscimento ONLUS ma gravitano nel campo sociale, sanitario, sportivo, culturale, di ricerca scientifica, tutela dei diritti civili e dell’ambiente, salvo riduzioni già esistenti, più favorevoli, praticate nei rispettivi regolamenti comunali.

1) Finalmente!! non solo l’automobile per handicappati sconta l’aliquota IVA ridotta al 4%. Ora l’aliquota è ridotta anche per i sussidi tecnici informatici come previsto dal decreto 14/3/1998.
Ridotta l’IVA a favore dei portatori di handicap in grado di aiutare la loro autosufficienza: questo il contenuto del decreto 14 marzo 1998 del ministro delle Finanze ("Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitazioni l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap) pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 77 del 2 aprile 1998.
Il provvedimento definisce che cosa si debba intendere per "sussidi tecnici e informatici": si tratta delle "apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura". Insomma si tratta di tutte quelle apparecchiature che sono finalizzate ad aiutare i portatori di handicap a superare o ad attenuare le loro menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Quali sono le modalità per accedere allo sconto IVA? I portatori di handicap dovranno produrre il certificato "attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione".
La documentazione deve essere consegnata al cedente anteriormente all’effettuazione della cessione ovvero all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione".
2) Il fisco premia la generosità nei confronti delle Associazioni di volontariato-Onlus come previsto dall’art. 13 del dec. leg. n. 60/97.


Quando scatta l’incentivo
Quali donazioni in denaro o in natura danno diritto a un’agevolazione fiscale
Persone fisiche
Erogazioni in danaro (detraibile al 19% fino a 4 milioni di lire - 760.000 lire di detrazione d’imposta)
Imprese
Erogazioni in danaro
Donazione di generi alimentari o prodotti farmaceutici oggetto di produzione o scambio dell’impresa senza limiti
Donazione di altri beni oggetto di produzione o scambio dell’impresa con limite di lire 2.000.000
Utilizzo di personale dipendente a favore della Onlus

Le persone fisiche e le imprese possono effettuare donazioni in denaro e in natura a favore delle organizzazioni di volontariato-Onlus- ottenendo i vantaggi fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.
I soggetti. Le Associazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale volontariato considerate ONLUS ai sensi del comma 8 art. 10 Dec. leg. 460/97.
Le erogazioni del privato. Le erogazioni liberali alle Onlus sono oneri detraibili cioè quelle spese sostenute dalla persona fisica in forza delle quali è riconosciuto uno sconto sull’imposta pari al 19% dell’importo erogato. La norma prevede, tuttavia, un limite fissato in 4 milioni di lire l’anno, per cui il vantaggio massimo che si può ottenere è di 760 mila lire per periodo d’imposta. Assimilati a questi oneri sono i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso per un importo massimo di 2,5 milioni annui. Il versamento deve avvenire entro il dicembre e con formalità particolari, quali il pagamento tramite banca o ufficio postale, ovvero carte di credito. E’ prevista inoltre l’emanazione di un regolamento attuativo al fine di consentire all’amministrazione finanziaria gli opportuni controlli.
Impresa. Le imprese, individuali o societarie, possono trarre benefici fiscali dalle erogazioni alle Onlus nei seguenti modi:
1) l’erogazione in denaro è deducibile nel limite di 4 milioni annui e rispettando l’ulteriore limite del 2% del reddito complessivo, per cui il tetto massimo di deducibilità è raggiunto solo dichiarando un reddito di almeno duecento milioni di lire;
2) il personale dipendente utilizzato a favore delle Onlus comporta costi detraibili nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro;
3) le erogazioni in natura di generi alimentari o prodotti farmaceutici, oggetto di produzione o scambio dell’impresa, non si considerano destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa (quindi non si genera componente positivo al momento della donazione);
4) le erogazioni in natura di altri beni oggetto di produzione o scambio dell’impresa (non generi alimentari o farmaceutici), non si considerano destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa, quindi la donazione non comporta componenti positivi di reddito, ma entro il limite di 2 milioni di lire si considera avvenuta un’erogazione liberale in denaro. Viene così limitato il tetto di 4 milioni di lire per le erogazioni in denaro.


1.In base alle norme attuali (sono previste varianti di allineamento alla disciplina europea), chiunque realizzi forme di spettacolo deve normalmente pagare alla SIAE una somma che comprende due cifre: la prima è il compenso che spetta agli autori per la durata della loro vita e ancora per 70 anni dopo la morte (eredi); la seconda è un’imposta che grava comunque sulla rappresentazione.
2. Diritto d’autore
Per quanto riguarda possibili trattamenti di favore per gli organismi di volontariato la legge n. 650/1996 - art. 1, c. 48 - stabilisce:
"Agli autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonchè delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società Italiana degli Autori ed Editori (ISAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'Interno.
3. Imposta sugli spettacoli
L’esenzione dal pagamento dell’imposta sugli spettacoli è prevista dall’art. 23 del D.Lgs n. 460/1997 (Onlus), il quale stabilisce:
"1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonchè dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinchè l’esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale".
4.Per poter fruire del beneficio previsto dall’art. 23, gli organismi di volontariato debbono essere iscritti nei registri regionali. Infatti, risultando - come tali - Onlus di diritto, rientrano nella fattispecie del c. 1, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno agli "enti associativi" individuati dall’art. 111, c. 3 del DPR n. 917/1986 (e sue modificazioni).
Segnaliamo infine il più recente "Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d’autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650", il quale stabilisce chi e in che modo si può essere destinatari di questi benefici. Eccone i punti essenziali:
  • I soggetti abilitati ad avanzare richiesta sono le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno due anni nei registri regionali e le Onlus così come configurate dall’art. 10 del decreto legislativo n. 460/1977. Ma la norma amplia il proprio raggio d’azione e apre la porta anche "alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili".
  • La qualità di socio deve essere conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione… in parziale franchigia.
  • Vengono individuati alcuni requisiti oggettivi che riguardano la sede e il numero delle manifestazioni effettuabili nell’anno (max. quattro), l’obbligo di esibizioni dal vivo e con divieto di riproduzione o trasmissione, il numero di spettatori (tra soci e invitati, max. 500).
  • L’art. 3 del regolamento racconta infine l’itinerario burocratico delle istanze, fissandone destinatari, contenuti, forme e tempi di presentazione.
E’ da tener presente che la formalizzazione degli atti propedeutici all’ottenimento del beneficio è abbastanza semplice ma ricca di particolari in quanto finalizzata anche all’effettuazione di controlli da parte della SIAE.
N.B. Proprio la presenza di tali specificità e di quelle di cui all’art. 2 consigliano l’attenta lettura del testo del regolamento nelle pagine 29 e 30 della G.U. n. 305/30.12.1999.


"Le organizzazioni di volontariato, hanno diritto all’esenzione dal pagamento dei tributi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi alle loro sedi di lavoro?"
La risposta si gioca in due tempi e moltiplica il suo valore perchè apre uno spiraglio...
Primo tempo.
Il decreto legislativo n. 460/1997 (Suppl. ord. n. 1 alla G.U. n. 1/1998) si intitola "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e all’art. 21 parla di esenzioni in materia di tributi locali, esprimendosi così: "I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti".
E’, questo, un passaggio importante che interessa le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le quali sono in ogni caso considerate Onlus (art. 10, comma 8 dello stesso decreto legislativo.).
Come si vede, l’importanza della norma dell’art. 21 va ben oltre la materia della nettezza urbana, estendendosi a tutti i tributi di pertinenza locale per renderli oggetto di possibile riduzione o addirittura di esenzione.
E’ bene ricordare, in questo contesto, che il D.Lgs. n. 460/1997 interessa le Onlus - e quindi anche le organizzazioni di volontariato - per tutta una serie di benefici fiscali che riguardano: le imposte sui redditi (art. 12), le erogazioni liberali (art. 13), l’Iva (artt. 14 e 15), le ritenute alla fonte (art. 16), l’imposta di bollo (art. 17), le concessioni governative (art. 18), le successioni e le donazioni (art. 19), l’incremento sul valore degli immobili (art. 20), l’imposta di registro (art. 22), l’imposta sugli spettacoli (art. 23; in materia si veda anche quanto pubblicato sul n. 4/1999 di questa rivista, pag. 49), le lotterie-tombole-pesche-banchi di beneficenza (art. 24).
Secondo tempo.
La disposizione dell’art. 21 apre la strada alle esenzioni dal pagamento dei tributi locali ma non risolve il problema; occorre infatti che ogni comune, provincia o regione adotti un proprio provvedimento specifico, così come alcune amministrazioni hanno già fatto.
L’occasione più frequente è stata quella della definizione e approvazione dei regolamenti voluti dalla legge n. 142/1990 ("Ordinamento delle autonomie locali") e dai conseguenti statuti comunali e provinciali.
L’invito alle organizzazioni di volontariato è quello di verificare se i propri comuni, province o regioni abbiano adottato decisioni agevolative; siamo a conoscenza di casi in cui le istanze di agevolazione sono state puntualmente accolte.


A proposito di esenzioni tributarieci sembrano importanti gli  "Avvisi di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri", resi noti dal Ministro delle finanze.  Il primo avviso è pubblicato nel Suppl. ord. n. 90 alla G.U. n. 107/1999; il secondo nel Suppl. ord. n. 106 alla G.U. n. 128/1999; il terzo nel Suppl. n. 112 alla G.U. n. 136/1999 e il quarto nel Suppl. ord. n. 153 alla G.U. n. 188/1999.
Ci sembra un’utile occasione per una verifica di eventuali trattamenti agevolati a favore degli organismi di volontariato e, nel caso di risultato negativo, per dare il via a una richiesta motivata. (Si vedano, come già detto, i consigli resi espliciti in "Volontariato" n. 9/1999).