lettera alla Corte Costituzionale sulla c.d. "tassa sul lusso"
Piazza del Quirinale, 41
00187 Roma
fax. 064698916
Lettera al Presidente della Corte Costituzionale
Al Presidente della Corte Costituzionale,
Il / la sottoscritto / a______________________________________________ in qualità di aderente all’Associazione Nazionale Voglio Vivere Onlus che si occupa di tutelare i diritti dei consumatori e utenti con la presente condivide e sottoscrive quanto segue.
L’Associazione intende sollevare l’attenzione sui criteri di ripartizione dei tributi erariali tra Stato e Regioni a statuto speciale, in relazione alla normativa introdotta dalla Regione Sardegna legge n.4 del 11/05/2006 e successive modifiche ed integrazioni conosciuta da tutti come la c.d “legge sul lusso”, la quale andrebbe proprio ad alterare il rapporto fra finanza statale e finanza regionale, con conseguente duplicazione di alcune normative tributarie e successiva doppia imposizione fiscale per i soggetti tenuti all’illegittimo pagamento dei nuovi tributi introdotti appunto con la predetta normativa regionale.
Infatti è noto che per tutte le autonomie speciali, quali la Regione Sardegna, oltre alla devoluzione di tributi erariali, due altre importanti imposte sono state trasferite quali l’imposta regionale sulle attività produttive e l’addizionale sull’ imposta sul reddito delle persone fisiche.
Orbene oltre i trasferimenti di imposte, ed i due tributi sopra citati, tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono introdurre all’interno dei propri territori, come previsto nelle singole norme di attuazione, tributi propri, purchè, però, siano in in armonia con il sistema tributario dello Stato!
Peraltro è solo il caso di ribadire che la stessa Carta Costituzionale prevede all’art.119, secondo comma, come modificato dalla legge Costituzionale n.3/2001 che le Regioni stabiliscano ed applichino tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Non solo, l’autonomia impositiva della Regione Sardegna si fonda sugli art. 7 e 8 i quali prevedono la facoltà di istituire tributi propri ma sempre e comunque in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato.
Orbene la predetta normativa della regione Sardegna contravviene palesemente alle predette norme costituzionali ed allo stesso statuto regionale, poiché non tiene conto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale ove già esistono tasse analoghe a quelle introdotte dalla coeva legge regionale della regione Sardegna.
Ma vi è di più!
Oltre alle rilevate macroscopiche illegittimità la legge regionale contravviene ai più basilari principi costituzionali quali previsti dall’art.117, primo comma della Costituzione il quale dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Infatti, non v’è chi non veda come la legge regionale in questione si ponga in palese contrasto con l’ordinamento dell’Unione Europea per violazione delle norme del Trattato Istitutivo della CE. In particolare gli artt. 12 e 14 del Trattato Istitutivo della CE vietano l’introduzione di norme di carattere discriminatorio tra soggetti residenti e non residenti nonché l’instaurazione di uno spazio senza frontiere nel quale sia assicurata la libera circolazione dei beni.
Con ossequio.
___________ , lì ___________________
firma
stampa articolo