aperto lo sportello "centro di assistenza per la tutela della salute e del malato"

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aperto lo sportello "centro di assistenza per la tutela della salute e del malato"
COMUNICATO STAMPA NAZIONALE
 
VOGLIO VIVERE ..... mi manda Anna Massone
Via Rimassa 70-4     Genova  - Foce     tel 010 5958259  339 7518137    www.vogliovivere.org
 
Aperto lo sportello "Centro di assistenza per la tutela della salute e del malato"
 
Nuova sfida per l’Associazione Nazionale “VOGLIO VIVERE …. mi manda Anna Massone” contro malasanità e degrado nell'attenzione e nella cura del paziente.Presso la sede di Genova in Via Rimassa 70/4, tel. 010 5958259, presieduta e gestita dalla presidentessa Anna Massone con la collaborazione, per quanto concerne tale sportello, dei suoi consulenti, per la tutela dei soggetti vittima di errori medici.
Anna Massone sottolinea "Si tratta di un’iniziativa volta alla salvaguardia del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 mediante l’approfondimento dei seguenti campi:
 
1)      imperizia medica: l’associazione si impegna a svolgere azioni nei confronti di medici e strutture ospedaliere, case di cura private per ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale per tutte quante le varie branche della chirurgia (estetica, ginecologia, neonatologia, oculistica, trasfusioni, ecc …), diagnosi ed analisi. La giurisprudenza in questo campo ha progressivamente esteso le forme di garanzia in favore del paziente, riconoscendo una sempre più ampia tutela ed attenzione. Si sono fatti strada diversi principi che costituiscono il cardine essenziale dello specifico ordinamento giuridico e che costituiscono corollario dell’art. 32 cost: necessità di prestazione di un consenso informato all’intervento, necessità di ricevere le cure dovute, necessità che dette cure siano eseguite in modo diligente.
 
2)      Malasanità: recupera le spese che hai dovuto sostenere in ragione delle lunghe file d’attesa. Il Decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 stabilisce (art.3, comma 10) che ciascuna Regione deve disciplinare i criteri secondo i quali i Direttori generali delle Aziende U.S.L. determinano il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta della prestazione e l’erogazione della stessa. Sempre lo stesso Decreto Legislativo (art. 3, comma 13) ha stabilito che qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal Direttore Generale delle Aziende A.S.L., l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero professionale del medico ospedaliero, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima. È dunque possibile ottenere i rimborsi relativi a spese sostenute, che si sarebbero potute evitare con la prestazione sanitaria mutualistica, allorché la tempistica di prenotazione della visita della terapia ambulatoriale o del day hospital diagnostico sia superiore al termine previsto dalla Azienda Sanitaria Locale e dalla Regione.
 
3)      Incidenti stradali, ferroviari, aerei e marittimi: ottieni il risarcimento del danno conseguente ad un infortunio causato dalla circolazione  stradale a norma del vigente codice civile. Egualmente richiedi una somma ristoratrice del danno, allorché, in qualità di passeggero su un treno, su una nave o su un aereo si verifichi un  incidente che ti abbia provocato sequele.
Più specificamente, per ciò che attiene alla rete ferroviaria, la disciplina è rinvenibile nella legge n. 754/1977, il cui articolo 1 pone a carico dell’Ente Gestore una presunzione di colpevolezza, da cui potrà liberarsi unicamente dimostrando che l’incidente è avvenuto per causa non imputabile. Il consumatore dovrà unicamente offrire dimostrazione del contratto, mediante la produzione in giudizio del biglietto e del danno lamentato.
La normativa di riferimento sugli aerei è rinvenibile nel Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997, modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per cui vi è l’obbligo dei vettori di informare i viaggiatori sulle prescrizioni concernenti la loro responsabilità in caso di incidente, indicando per iscritto: a) il limite applicabile, per il volo di cui si tratta, alla responsabilità del vettore in caso di decesso o di lesione, se tale limite esiste; b) il limite applicabile, per tale volo, alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio; c) il limite applicabile, per tale volo, alla responsabilità del vettore per danno causato da ritardo. In generale la responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni subiti da un passeggero (compresi i bagagli) in caso di incidente non è soggetta ad alcun limite finanziario. Tuttavia, se il vettore aereo comunitario dimostra che la negligenza del passeggero ferito o deceduto ha provocato il danno o ha contribuito al danno, esso può essere esonerato totalmente o in parte dalla sua responsabilità, secondo il diritto applicabile. Più precisamente il regolamento prevede che per danni fino ad € 135.000 il vettore aereo non possa contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile (la prova è a suo carico).
Gli aspetti inerenti la sicurezza in mare sono regolati sia dal codice della navigazione, sia da convenzioni e normativa internazionali. Per qualunque richiesta di risarcimento o consiglio sulla possibilità di ottenere un indennizzo rivolgiti a Voglio Vivere.
 
4)      Danno da fumo passivo o attivo: è possibile ottenere il risarcimento del danno e la cessazione del comportamento illegittimo sul posto di lavoro in relazione ad una casistica giurisprudenziale, che prendendo le mosse dall’art. 32 cost. e 2087 c.c. impone al datore di salvaguardare l’integrità psicofisica del lavoratore. Del pari, per quanto invero non esista ancora un orientamento ben determinato come avviene negli USA in proposito, richiedi il ristoro dei danni patiti per l’impiego di sigarette all’Ente Tabacchi.
 
5)      Prodotti difettosi. La normativa di riferimento è definita negli artt. 102 ss. nel codice del consumo D. Lgs. 209/2006, la quale obbliga il produttore ed il distributore ad immettere sul mercato prodotti sicuri. Si pensi al caso de giocattolo verniciato con un colorante pericoloso per la salute dei bambini. Ebbene in tale caso è possibile agire in giudizio ed ottenere il risarcimento del danno.
 
6)      Incidenti sul lavoro. Secondo l’orientamento giurisprudenziale attualmente vigente, al lavoratore è data la possibilità di ottenere il c.d. danno differenziale, ossia il maggior danno rispetto alla quantificazione e liquidazione ottenuta da INAIL. Ove invece abbia inteso non ricevere l’indennizzo da quest’ultimo può altresì agire per l’interezza della somma nei confronti del proprio datore di lavoro"
 
INFOSTAMPA 010 5958259            339 7518137                           www.vogliovivere.org