pensionati e anna massone:insieme faremo dire di sì a brunetta
a seguito dell’entrata in vigore dell’art.19 del Decreto Legge n.112, sono state introdotte profonde novità in materia di cumulo della pensione: è stata infatti sancita a seguito dell’introduzione del detto articolo, l’abolizione definitiva del cumulo fra pensione e reddito da lavoro. Pertanto, dal 1° gennaio di quest’anno i pensionati di vecchiaia e di anzianità che lavorano non sono stati più soggetti ad alcuna trattenuta. Questa decisione riguarda sia le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995), sia per le pensioni di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo.
Ciò posto però, sono esclusi dalla nuova disciplina, i pensionati titolari di assegno di invalidità e le vedove e vedovi titolari di pensione di reversibilità e indirette, per i quali continuano ad applicarsi i limiti e le restrizioni della vecchia normativa del 1995 c.d. riforma “Dini”.
In particolare per quanto riguarda le pensioni ai superstiti
Nulla è cambiato, pertanto, per i titolari di pensione di reversibilità, restano gli attuali limiti per la cumulabilità.
In particolare, si perde il 25% se i redditi Irpef di qualsiasi natura (e perciò da lavoro e non) sono superiori a tre volte il trattamento minimo. Si sale invece al 40% per i redditi superiori a quattro volte il minimo e al 50% per quelli superiori a cinque volte il minimo.
Tali decurtazioni non operano, se i titolari della pensione di reversibilità sono almeno due (esempio: coniuge con un figlio), in quanto l’assegno resta intatto anche se il reddito di entrambi è molto elevato.
Fermo restando che nel momento in cui uno dei due, ad esempio un figlio dopo il completamento degli studi, perde il diritto a pensione, l’altro è soggetto alla riduzione se il suo reddito supera i tetti di legge.
Va detto a questo punto che i pensionati di reversibilità si sentono penalizzati e non a torto per via di un meccanismo che dà luogo in molti casi a disparità di trattamento, dovute al fatto che per i redditi superiori ai tetti indicati in tabella la trattenuta scatta a prescindere dall’importo della pensione.
In pratica, la pensione viene ridotta rispettivamente del 25% se il reddito personale (anche non di lavoro) supera di tre volte l'importo annuale della minima Inps (17.281,68 euro lordi nel 2008), il 40% se di quattro volte superiore (23.042,24 euro lordi ) e del 50% nel caso in cui le entrate extra superino di cinque volte tale parametro (28.802,20euro lordi).
Si tratta quindi di una decurtazione pesante, difficile da accettare, anche perché il meccanismo delle riduzioni, così come è congegnato crea in molti casi un'ingiustificata disparità di trattamento tra i pensionati di reversibilità. Questo dipende dal fatto che in presenza di altri redditi, superiori ai limiti indicati, la trattenuta scatta a prescindere dall'importo della pensione.
Si tratta quindi di una decurtazione pesante, difficile da accettare, anche perché il meccanismo delle riduzioni, così come è congegnato crea in molti casi un'ingiustificata disparità di trattamento tra i pensionati di reversibilità. Questo dipende dal fatto che in presenza di altri redditi, superiori ai limiti indicati, la trattenuta scatta a prescindere dall'importo della pensione.
Ad esempio:
1) Coniuge superstite con una pensione annua LORDA di 35.000 euro e altri redditi per 15.000 euro. In questo caso l’assegno non subisce riduzioni perché il reddito (quello della reversibilità è sempre escluso) non supera il limite minimo di 17.869,80 euro fissato dalla legge nel 2009.
2) Coniuge superstite con una pensione di 15.000 euro e uno stipendio (o una pensione di vecchiaia) di 35.000 euro. In questo caso l’assegno viene tagliato del 50% perché il reddito di lavoro (o di pensione diretta) supera la soglia massima di 29.783,00 euro.
Pertanto, i due casi, pur avendo complessivamente le stesse entrate (50 mila euro), nel primo caso il soggetto può disporre dell'intera somma, mentre nel secondo caso, dovendosi applicare il taglio dell’assegno, il soggetto percepirà solamente l’importo decurtato pari ad € 42.500 euro.
Ciò posto tale meccanismo comporta notevoli distorsioni al bilancio familiare per la tipologia delle coppie di coniugi oggi in età da pensione tale che il legislatore deve intervenire al fine di introdurre anche per la categoria di superstiti il divieto di cumulo in modo tale da non generare situazioni di palese disparità di trattamento.
Ciò posto tale meccanismo comporta notevoli distorsioni al bilancio familiare per la tipologia delle coppie di coniugi oggi in età da pensione tale che il legislatore deve intervenire al fine di introdurre anche per la categoria di superstiti il divieto di cumulo in modo tale da non generare situazioni di palese disparità di trattamento.
Detto ciò, ritenendo che i pensionati non siano limoni da spremere ed essendo la legge incostituzionale e discriminatoria, la Presidente Nazionale del Coordinamento VOGLIO VIVERE ha deciso di accettare la richiesta dei pensionati di affiancarli.
Si batterà, come fatto per le precedenti azioni intraprese, per vincere i ricorsi che sta depositando tramite lo staff di tutti i suoi legali.
Migliaia gli iscritti ma non bastano.
I pensionati dovranno essere
tutti uniti nell'UNICO GRUPPO "VOGLIO VIVERE .. di Anna Massone"
perché questa non è una semplice battaglia.
E’ molto più difficile delle altre e per vincere dovranno esserci tutti e fare corpo unico.
La dispersione in vari rivoletti che nasceranno per cavalcare l’onda, porterà ad una sconfitta e non è quello che voi volete.
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